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Iva con l’aliquota ordinaria per l’opera d’arte realizzata in 3D

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Ai sensi del numero 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72, si applica l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento alle cessioni, da parte degli autori e dei loro eredi o legatari, degli oggetti d’arte individuati dalla Tabella allegata al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85.

Con la Risposta all’istanza di interpello 2 settembre 2020, n. 303, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non ricorrono le condizioni per poter applicare l’aliquota Iva agevolata nel caso in cui le opere non siano state eseguite interamente dall’autore ma risultino realizzate, in tutto o in parte, attraverso l’utilizzo di procedimenti meccanici, quali stampanti 3D, FDM software di modellazione 3D, nonché con l’intervento, in alcuni casi, di altri soggetti che fanno ricorso alla medesima tecnologia. Nell’ipotesi descritta, invero, l’intervento manuale del contribuente risulta residuale. Di conseguenza, le cessioni di tali oggetti dovranno essere assoggettati all’aliquota Iva ordinaria e non a quella del 10 per cento in quanto non riconducibili a nessuno dei manufatti definiti “Oggetti d’arte” dalla Tabella allegata al D.L. 41/1995.

Si ricorda che, con il Principio di diritto 18 giugno 2019, n. 19, l’Agenzia chiarì che, ai fini dell’applicabilità del regime del margine alla rivendita di opere d’arte, occorre la dimostrazione che il rivenditore abbia originariamente acquisito tali beni pagando un prezzo già inclusivo dell’Iva senza aver avuto la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione. Tale impossibilità di esercitare la detrazione, inoltre, deve dipendere da cause “ordinariamente inerenti all’applicazione del tributo”.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’applicabilità del regime speciale del margine (di cui all’art. 36 del richiamato D.L. 23 febbraio 1995, n. 41) rappresentando un regime speciale, è subordinato alla presenza dei seguenti requisiti:

  1. la regolarità formale della documentazione contabile;
  2. la prova, da parte del contribuente, della sussistenza dei relativi presupposti di fatto.

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