Con l’Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17177 (depositata lo scorso 28 giugno), la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’art. 19-bis.1, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’indetraibilità totale dell’Iva afferente l’acquisto e l’importazione dei mezzi di trasporto considerati “autoveicoli”, nonché sulle relative spese di impiego, manutenzione e riparazione, compresi i carburanti e lubrificanti.
Al riguardo la pronuncia in esame ricorda quanto segue:
Ne consegue che per la Suprema Corte il D.L. n. 258/2006 è applicabile retroattivamente (almeno per quanto attiene ai termini di decadenza) ai giudizi pendenti.
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