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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 gennaio 2020, n. 151, nell’ambito del rapporto di lavoro e in caso di compensi dovuti ma non corrisposti, ha considerato atto idoneo a interrompere la prescrizione del relativo diritto l’instaurazione di un procedimento di esecuzione, anche se relativo a una parte delle somme in questione, dovendo leggersi il disposto dell’articolo 2943, cod. civ., nel senso che assume valenza di domanda giudiziale qualsiasi atto che evidenzi la volontà di esercizio del diritto – o di una quota di esso – da parte del suo titolare.

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Il tax credit Mezzogiorno è trasferibile – per la parte non utilizzata – dalla società di persone ai propri soci: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 5 marzo 2020, n. 85 . Al riguardo, il documento precisa quanto segue:

  1. la società indica in dichiarazione il credito maturato e quello già utilizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa ed utilizza il residuo compensandolo direttamente con le imposte e i contributi dovuti, oppure lo attribuisce, in tutto o in parte, ai soci “in proporzione alle quote di partecipazione agli utili”: così si era espressa l’Agenzia con la Risoluzione 31 luglio 2003, n. 163/E;
  2. l’attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un’ipotesi di cessione del credito d’imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo;
  3. i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione;
  4. i principi che precedono si applicano anche alle imprese familiari. Pertanto il credito d’imposta in esame può essere attribuito al collaboratore familiare, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili;
  5. la ripartizione del credito d’imposta dovrà risultare dalla dichiarazione dei redditi del titolare dell’impresa familiare e il collaboratore familiare potrà utilizzare la quota di reddito assegnatagli solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione dei redditi.

Si ricorda infine che:

  1. l’agevolazione in commento – riconosciuta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, rientra nella categoria dei contributi in conto impianti, ed è fiscalmente rilevante secondo il criterio della competenza;
  2. per le imprese “minori”, che determinano il reddito ai sensi dell’art. 66 del Tuir e che hanno optato per l’art. 18, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i canoni di leasing sono deducibili in capo alle imprese minori, ai sensi dell’art. 102, comma 7, del Tuir (in tal senso si richiama la Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E).

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