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La Cassazione conferma l’applicabilità dell’art. 2495 c.c. anche alle società di persone

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Ai sensi dell’art. 2495 del codice civile (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, entrato in vigore il 1° gennaio 2004), l’iscrizione della cancellazione di società di capitali nel Registro delle imprese comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto alla norma citata un “effetto espansivo” anche alle società di persone, di modo che, anche per esse, si produce l’effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso da quest’ultima data, cioè dal 10 gennaio 2004 (Cass., Sezioni Unite, 22 febbraio 2010, n. 4062).

Tale principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 18 dicembre 2019, n. 9329, depositata lo scorso 21 maggio. Con riferimento all’effetto estintivo delle società (di persone e di capitali) conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese in base alla riforma del diritto societario attuata dal citato D.Lgs. 6/2003, i giudici di legittimità hanno inoltre affermato quanto segue:

  1. l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – contenente norme di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal Registro delle imprese – non ha valenza interpretativa (neppure implicita), né efficacia retroattiva;
  2. di conseguenza, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dal secondo comma dell’art. 2495 c.c., operante nei confronti soltanto dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese sia presentata nella vigenza della nuova disciplina, cioè a partire dal 13 dicembre 2014 (Cass. nn. 6743/157923/168140/16, 15648/15 e 11100/17).

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