In merito al credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti nel Mezzogiorno, l’art. 1, comma 105 , della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) dispone che se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa oppure destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 25 maggio 2020, n. 143 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non si applica la rideterminazione del credito d’imposta in caso di conferimento dell’unica azienda posseduta da un imprenditore individuale in una costituenda società.
In questa ipotesi, infatti:
Al riguardo si ricorda inoltre che – con riferimento al credito d’imposta per investimenti nelle aree depresse di cui all’art. 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) – con la Circolare 9 maggio 2002, n. 38/E fu precisato che la cessione o il conferimento d’azienda non costituiscono necessariamente cause di rideterminazione del credito d’imposta.
Per quanto attiene al credito d’imposta per il Mezzogiorno si rinvia:
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