Con l’ordinanza 21 marzo 2019, n. 11080, depositata lo scorso 19 aprile, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha confermato il principio – già espresso dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui la nozione tributaria di “edificabilità” rimane autonoma rispetto alla nozione urbanistica.
Al riguardo si precisa in particolare quanto segue:
una conferma di quanto precede la si rinviene nel richiamato art. 145, del D.Lgs. n. 42/2004, ai sensi del quale gli articoli 143 e 156:
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