Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir, dal reddito complessivo si deducono – qualora non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo – “le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti (…)”. Al riguardo, con la risposta all’istanza di interpello 25 giugno 2019, n. 206, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la citata norma del Testo Unico presuppone che la somma restituita sia stata assoggettata a tassazione, e che vada restituita l’intero importo assoggettato a tassazione.
In merito a tale misura si ricorda inoltre quanto segue:
In materia l’Agenzia delle Entrate è intervenuta anche con la Circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, nonché con le Risoluzioni 29 luglio 2005, n. 110/E e 29 febbraio 2008, n. 71/E.
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