Beneficiano della detrazione Irpef del 19% le spese sostenute nell’anno 2016 per interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per:
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate alcune condizioni, quali:
Pertanto si decade dal beneficio se:
La detrazione del 19% spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro: nel caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi (oneri o quote di rivalutazione) sostenuti.
La detrazione spetta in proporzione all’importo del mutuo effettivamente utilizzato per la costruzione o la ristrutturazione: quindi, ad esempio se il contribuente ha sostenuto spese per euro 75.000, inferiori all’ammontare del mutuo concesso, che ipotizziamo pari a euro 150.000, potrà beneficiare della detrazione solo per il 50% degli interessi e degli oneri accessori sostenuti nell’anno, sempre nel limite massimo agevolabile di euro 2.582,28.
La circolare AdE 17/E/2006 ha chiarito che l’eventuale spesa per l’acquisto del suolo su cui l’immobile viene costruito, non rientra tra le spese per le quali sia possibile beneficiare della detrazione per gli interessi passivi.
La detrazione spetta al soggetto intestatario del contratto di mutuo; in caso di più intestatari ognuno potrà fruire della detrazione in base alla propria quota. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella circolare 11/E/2014 ha precisato che nel caso di mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge.
Il contribuente, per usufruire della detrazione in esame deve aver assolto agli obblighi previsti dalla normativa edilizia e deve conservare la seguente documentazione:
Per quanto riguarda il requisito dell’abitazione principale rilevano:
Infine nel caso di mutui misti destinati all’acquisto e alla ristrutturazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale la circolare 20/E/2011 ha precisato che il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47, del D.P.R. 445/2000, nella quale si attesti quale somma sia imputabile, ai fini agevolativi, all’acquisto dell’abitazione e alla ristrutturazione.
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