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La motivazione dell’avviso di attribuzione della rendita catastale

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In materia di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura Docfa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni. Se invece vi è una valutazione divergente degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dev’essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.

In questo senso si richiamano le ordinanze della Corte di Cassazione 23 maggio 2018, n. 12777, 16 giugno 2016, n. 12497, e, da ultimo, 30 dicembre 2019, n. 34701.

In materia si ricorda che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sono impugnabili innanzi alla Commissione tributaria provinciale anche gli atti relativi alle seguenti operazioni catastali:

  1. intestazione, delimitazione, figura, estensione, classamento dei terreni e ripartizione dell’estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella;
  2. consistenza e classamento delle singole unità immobiliari urbane;
  3. attribuzione della rendita catastale.

Secondo un consolidato orientamento assunto presso la giurisprudenza di legittimità, rientra nella previsione della norma richiamata – e quindi può formare oggetto di impugnazione – anche l’atto di diniego della variazione catastale emesso dall’Ute a seguito di richiesta del contribuente (Corte di Cassazione, sentenza 15 luglio 2008, n. 19379, e 13 febbraio 2015, n. 3001); tale principio è stato inoltre confermato dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2006.

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