La produzione da parte del contribuente, nella proposizione del ricorso in Commissione tributaria, di una perizia giurata di parte finalizzata a dimostrare la congruità dell’importo che per l’Amministrazione fiscale è invece incongruo, dimostra che l’avviso di accertamento non è carente sotto il profilo della motivazione: lo ha precisato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 9 aprile 2019, n. 15508, depositata lo scorso 21 luglio.
Nell’occasione, i giudici di legittimità richiamano il principio affermato da Cass. 21 novembre 2018, n. 30039, secondo cui l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell’atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, in vista di un immediato controllo della stessa (in tal senso anche Cass. 26 marzo 2014, n. 7056).
Si ricorda inoltre che, per la giurisprudenza di legittimità:
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