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La procedura di certificazione del cambio merce “reso del reso”

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Con la Risposta all’istanza di interpello 5 giugno 2020, n. 167 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al caso di reso di merce sostituita dall’emissione di un buono da spendere in un momento successivo alla restituzione del bene.

A tal fine, in particolare, rilevano le Risoluzioni nn. 219/2003 e 154/2001, laddove fu precisato che l’esercente può sottrarre il prezzo della merce sostituita dal corrispettivo indicato nello scontrino fiscale emesso per certificare l’acquisto di un nuovo prodotto, annotando tale importo alla voce “rimborsi per restituzione merce venduta”.

In alternativa alla procedura descritta, qualora sia stato consegnato al cliente un “buono-acquisto” da spendere in acquisti futuri, all’atto della cessione del nuovo prodotto l’esercente può emettere due scontrini, il primo “negativo”, di importo pari al “buono-acquisto”, per rettificare il corrispettivo del bene reso, il secondo di importo pari al corrispettivo globale del nuovo bene, per certificarne l’acquisto.

In particolare, con la risposta in commento l’Agenzia precisa che la procedura di reso corretta è la seguente:

  1. al momento della riconsegna del bene va emesso un documento commerciale per reso merce, in rettifica del corrispettivo del bene reso e recupero della corrispondente imposta, che richiama il documento commerciale emesso con il riferimento all’operazione originaria;
  2. al momento della consegna del “buono” di pari valore (cui va attribuito un “numero identificativo” da associare alla “pratica di reso”), se la tipologia di buono che si sta rilasciando è “multiuso” – la cui consegna, a differenza del buono”monouso” non costituisce effettuazione dell’operazione e, quindi, non si realizza il momento impositivo ai fini Iva – l’esercente non è tenuto ad emettere il documento commerciale. Tuttavia, qualora per esigenze gestionali, l’esercente volesse memorizzare l’operazione di consegna del buono, il documento commerciale dovrà riportare il codice natura “N2” (“non soggette”);
  3. al momento del nuovo acquisto va emesso un nuovo documento commerciale, con la descrizione del bene acquistato e la valorizzazione della relativa Iva, che reca un “TOTALE COMPLESSIVO” pari al valore della merce acquistata, mentre il buono dev’essere utilizzato come un mezzo di pagamento – riportando il suo “numero identificativo” all’interno del documento commerciale oppure, se il registratore telematico in uso lo consenta, utilizzando la cosiddetta “APPENDICE”;
  4. al momento del “reso del reso” la procedura è analoga a quella descritta ai precedenti punti 1, 2 e 3, con la precisazione che il nuovo “documento commerciale per reso merce” deve richiamare il documento emesso al momento della scelta del nuovo bene.

Tale soluzione è coerente con la premessa che il “buono-acquisto” emesso in sostituzione della merce resa, che consente la scelta di altri beni in un momento successivo alla riconsegna del bene reso, ricade nella disciplina del buono-corrispettivo di cui gli articoli 6-bis6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 633/1972.

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