Le somme percepite per l’attività di giudice di pace in servizio alla data del 15 agosto 2017, devono essere considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente fino al 15 agosto 2021, anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un’arte o professione ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Tuir: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 6 luglio 2020, n. 202.
Di conseguenza, all’atto del pagamento di tali somme dovrà essere operata la ritenuta d’acconto Irpef ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.P.R. 600/1973.
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