L’Agenzia ribadisce i requisiti per considerare l’atto una “cessione d’azienda”
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Ai fini della qualificazione di un atto quale cessione d’azienda non rilevano le vicende che in precedenza a tale atto abbiano interessato i beni oggetto della cessione: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 25 ottobre 2019, n. 432 . Nell’occasione sono stati inoltre ribaditi alcuni importanti principi in materia.
In particolare:
- si ha cessione d’azienda quando sussiste una cessione di beni strumentali idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio d’impresa;
- tale conclusione è in linea con la Risoluzione 10 aprile 2012, n. 33/E, laddove fu precisato che l’azienda può essere definita un insieme di beni eterogenei, costituenti un complesso caratterizzato da una “unità funzionale”, determinata dal coordinamento realizzato dall’imprenditore tra i diversi elementi patrimoniali e dall’unitaria destinazione dei medesimi a uno specifico fine produttivo. I fattori essenziali dell’azienda si possono quindi individuare nell’organizzazione, nei beni e nel loro fine per l’esercizio dell’impresa;
- sulla base delle considerazioni che precedono, l’Agenzia ha quindi sottolineato che quanto ceduto dev’essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività di impresa, autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario;
- sotto il profilo fiscale, la cessione d’azienda è soggetta all’imposta proporzionale di registro del 3 per cento sul valore dell’azienda, ad eccezione degli immobili (tassati sulla base del valore venale in comune commercio). La base imponibile è data dal maggiore tra i seguenti valori:
– valore venale in comune commercio al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa, ai sensi dell’art. 51, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
– prezzo della cessione. Qualora l’azienda ceduta sia composta da beni soggetti ad aliquote diverse, ad esempio l’avviamento (3%) e gli immobili (9%), e le parti abbiano pattuito un corrispettivo unico, senza alcuna distinzione in merito al valore attribuibile ai singoli beni, l’imposta si calcola applicando all’unico corrispettivo l’aliquota più elevata (art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986).
La cessione d’azienda o di ramo d’azienda è infine un’operazione fuori campo Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972.
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