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Le differenze tra mandato all’incasso e cessione di crediti (e gli effetti sul fallimento)

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La giurisprudenza ha da tempo individuato i confini e le differenze tra il mandato all’incasso e la cessione di crediti: quest’ultima, infatti, è caratterizzata dal trasferimento immediato della titolarità del credito, in virtù del quale il cessionario diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dal debitore ceduto, mentre nel mandato all’incasso viene conferita al mandatario solo la legittimazione alla riscossione del credito, del quale resta titolare il mandante.

Tale principio è stato ora ribadito dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 10 luglio 2018, n. 21694 , depositata lo scorso 6 settembre: nell’occasione, in particolare, gli Ermellini hanno sottolineato che, sebbene entrambe le figure possano essere utilizzate in funzione di garanzia, nel mandato irrevocabile all’incasso tale funzione si realizza di fatto, come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo e della possibilità che, al momento dell’incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo cosi il suo credito.

Di conseguenza, gli atti solutori sono autonomamente revocabili, ai sensi dell’art. 67 della legge fallimentare, indipendentemente dalla revocabilità del mandato (in tal senso si richiamano anche le pronunce della Suprema Corte nn. 7074/2005, 1391/2003, 9387/2011 e 10536/2016).

Ne deriva che le rimesse effettuate sul conto corrente scoperto del fallito, nel periodo in cui questi era ‘in bonis‘, da parte di terzi debitori del medesimo sono revocabili anche qualora siano inerenti ad anticipazioni su fatture esibite dal fallito in quanto, in mancanza della cessione di detti crediti alla banca e dell’assunzione da parte del terzo di obbligazioni nei confronti della medesima, le rimesse hanno funzione satisfattoria, in quanto riducono l’esposizione debitoria del cliente nei confronti della banca (Cass. nn. 9387/2011 e 23261/2014).

Infatti, essendo mancati negozi di cessione di crediti, mai conosciuti dai debitori, i versamenti effettuati da parte di questi ultimi – in quanto non obbligati verso la banca – sul conto corrente del loro creditore hanno costituito atti estintivi della loro esposizione direttamente compiuti verso di lui.

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