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Le ipotesi di “incertezza tributaria” che comportano la disapplicazione delle sanzioni tributarie

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Ai sensi dell’art. 10, comma 3 , dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

In ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Ai fini della disapplicazione delle sanzioni tributarie, per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.

L’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dall’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dall’Amministrazione.

L’incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 2 febbraio 2022, n. 4411 , depositata lo scorso 10 febbraio (in tal senso si richiamano anche Cass. 24 giugno 2015, n. 13076 , 24 febbraio 2014, n. 4394, 12 febbraio 2014, n. 3113 , 28 novembre 2007, n. 24670).

Per i giudici di legittimità, inoltre, l’essenza del fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, quali ad esempio:

  1. la difficoltà di individuare le disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;
  2. la difficoltà di confezionare la formula dichiarativa della norma giuridica;
  3. la difficoltà di determinare il significato della formula dichiarativa individuata;
  4. la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà;
  5. la mancanza di una prassi amministrativa o l’adozione di prassi amministrative contrastanti;
  6. la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
  7. la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
  8. il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
  9. nel contrasto tra opinioni dottrinali;
  10. l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.

Costituisce quindi causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione.

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