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Le modalità di regolarizzazione della fattura emessa al Gruppo Iva

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Nel caso in cui un soggetto abbia erroneamente emesso una fattura nei confronti del committente – indicando il numero di partita Iva del medesimo – anziché al Gruppo Iva al quale quest’ultimo appartiene, ai fini della registrazione della fattura e dell’esercizio della detrazione dell’Iva, occorre procedere alla sua regolarizzazione mediante le modalità indicate dall’art. 6, comma 8, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Tale regolarizzazione presuppone che il committente/cessionario abbia preventivamente comunicato al prestatore/cedente l’errore commesso, affinché quest’ultimo proceda alla sua correzione mediante l’emissione di una nota di variazione ex art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Qualora invece il prestatore/cedente non proceda in tal senso, il committente/cessionario – al fine di non incorrere nelle sanzioni – deve procedere ai sensi del richiamato art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997, secondo cui “il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi (…) con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità (…): b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta”.

Nel caso in cui la fattura originaria sia già stata registrata, è sufficiente l’annotazione sul registro Iva acquisti – in corrispondenza della fattura di acquisto errata – che la regolarizzazione della fattura è avvenuta mediante emissione dell’autofattura (estremi del documento), conservando la stessa. La correzione della fattura elettronica dev’essere effettuata secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757/2018, punto 6.4.

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