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Iva, rilevanti i trasferimenti dal deposito fiscale al deposito commerciale facenti capo allo stesso soggetto

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Con la Risposta all’istanza di interpello 17 settembre 2020, n. 376, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al caso di una società che si occupa di trasformazione e commercializzazione di prodotti petroliferi titolare di un deposito fiscale (con capacità inferiore a 3.000 metri cubi) e di un deposito commerciale effettui trasferimenti di prodotti propri dal primo deposito al secondo.

In particolare, è stato precisato che per tali trasferimenti l’Iva dev’essere versata secondo le modalità previste dall’art. 1, commi 937 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), così come modificata dall’art. 6, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (decreto di accompagnamento alla Manovra 2020).

Nella situazione descritta, infatti, mancano i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti ai fini dell’inclusione in una delle ipotesi di non applicazione della disciplina previste al comma 941 del medesimo art. 1 della Legge 205/2017. In altre parole: qualora il deposito commerciale non sia un deposito registrato, il trasferimento dal deposito fiscale a quello commerciale rappresenta una fattispecie che non fruisce della sospensione della rilevanza ai fini Iva.

Si ricorda che il citato comma 941 prevede deroghe con riferimento all’immissione in consumo o all’estrazione di prodotti di cui al comma 937:

  1. di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi,
  2. per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall’art. 23  del Testo Unico Accise (per la benzina e il gasolio, non inferiore a 10.000 metri cubi), e che integri i criteri di affidabilità determinati con il D.M. 13 febbraio 2018,
  3. da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall’art. 23 del Testo Unico Accise (per la benzina e il gasolio, non inferiore a 10.000 metri cubi) per conto di un soggetto che presti idonea garanzia ai sensi del citato D.M. 13 febbraio 2018.

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