Limiti all’iperammortamento in caso di sostituzione o interconnessione nel periodo d’imposta successivo
Per effetto di quanto dispone l’art. 1, comma 35, della legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), la sostituzione di un bene oggetto di iperammortamento non determina l’interruzione dell’agevolazione qualora:
- detta sostituzione avvenga con un bene nuovo che abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene nonché il requisito dell’interconnessione siano oggetto di una attestazione secondo le modalità previste per l’investimento originario.
Sono quindi necessarie una dichiarazione resa dal legale rappresentante e la perizia tecnica giurata, oppure l’attestato di conformità. Come confermato dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018, l’agevolazione in commento prosegue se le condizioni descritte ai precedenti numeri 1) e 2) si verificano “nello stesso periodo d’imposta del realizzo” del bene oggetto dell’iperammortamento.
Di conseguenza, se la sostituzione o l’interconnessione avvengono nel periodo di imposta successivo a quello di realizzo del bene originario, non sarà più possibile fruire delle residue quote della maggiorazione del 150 per cento.
Si ricorda che l’iperammortamento – così come il superammortamento – è stato prorogato ad opera della richiamata Legge n. 205/2017.