Per effetto di quanto dispone l’art. 1, comma 35, della legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), la sostituzione di un bene oggetto di iperammortamento non determina l’interruzione dell’agevolazione qualora:
Sono quindi necessarie una dichiarazione resa dal legale rappresentante e la perizia tecnica giurata, oppure l’attestato di conformità. Come confermato dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018, l’agevolazione in commento prosegue se le condizioni descritte ai precedenti numeri 1) e 2) si verificano “nello stesso periodo d’imposta del realizzo” del bene oggetto dell’iperammortamento.
Di conseguenza, se la sostituzione o l’interconnessione avvengono nel periodo di imposta successivo a quello di realizzo del bene originario, non sarà più possibile fruire delle residue quote della maggiorazione del 150 per cento.
Si ricorda che l’iperammortamento – così come il superammortamento – è stato prorogato ad opera della richiamata Legge n. 205/2017.
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