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Lotteria degli scontrini, aggiornata la Guida per gli esercenti

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È stata aggiornata dall’Agenzia delle Entrate la Guida operativa per gli esercenti sulla lotteria degli scontrini, che ha preso l’avvio il 1° febbraio scorso, con le ultime novità sulle regole di funzionamento definite con il provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia Dogane Monopoli n. 32051/RU del 29 gennaio 2021.

La guida fornisce indicazioni ai venditori sugli strumenti da attivare ai fini della partecipazione alle lotteria. In particolare, l’esercente dovrà preliminarmente:

  1. verificare con il laboratorio da cui ha acquistato il registratore telematico che il software sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria;
  2. consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, Satispay, ecc.) e collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico;
  3. dotarsi di un lettore di codici a barre (barcode) per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente (in alternativa, potrà essere utilizzato il tastierino del registratore per digitare il codice).

Successivamente, prima di emettere lo scontrino, l’esercente dovrà memorizzare il “codice lotteria” che il cliente mostra al momento dell’acquisto cashless di importo pari o superiore a 1 euro. Su quest’ultimo, pertanto, dovrà essere riportato sia il codice lotteria del cliente che l’evidenza dell’importo pagato in elettronico. Il registratore di cassa provvederà poi automaticamente a trasmette i dati al sistema della lotteria (gestito dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli).

L’Agenzia richiama l’attenzione sul fatto che nel caso di rifiuto da parte dell’esercente, al momento dell’acquisto, di acquisire il codice lotteria, il consumatore potrà segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria degli scontrini. Tali segnalazioni, che potranno essere effettuate a partire dal 1° marzo 2021, saranno utilizzabili nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Gli esercenti hanno quindi tempo fino al 1° marzo 2021 per i necessari per adeguamenti.

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