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Stabilite le modalità di integrazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

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È stato pubblicato ieri il provvedimento direttoriale n. 34958 del 4 febbraio 2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche per le quali è dovuta l’imposta di bollo.

In particolare:

  1. ai sensi dell’art. 12-novies del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), l’Agenzia delle Entrate integra con procedure automatizzate le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta è dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo, comunica al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi;
  2. il richiamato art. 12-novies del D.L. 34/2019 è stato attuato con il D.M. 4 dicembre 2020 ;
  3. ora, con il provvedimento in esame sono state dettate le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sistema di interscambio nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato;
  4. nello specifico, si prevede che l’Agenzia delle Entrate fornisca ad ogni soggetto titolare di partita Iva obbligato all’emissione di fattura elettronica, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche inviate tramite il SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (allegato A) e delle fatture elettroniche inviate tramite il SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta (allegato B);
  5. i predetti elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare;
  6. sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate in tali elenchi e delle eventuali modifiche apportate dai contribuenti, viene calcolato l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo, che può essere versato utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato oppure in modalità telematica con l’ F24.

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