Il Garante per la privacy ha espresso parere favorevole in merito al provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, predisposto d’intesa con l’Agenzia delle Entrae, che disciplina la cosiddetta “lotteria degli scontrini”. Tra gli aspetti più delicati sotto il profilo della riservatezza dei dati, vi è quello relativo all’utilizzo del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.
Al riguardo si ricorda che:
Nel parere è stato evidenziato in particolare che, seppur sottoposti a pseudonimizzazione, i dati dei clienti partecipanti alla lotteria degli scontrini devono essere considerati come dati personali e pertanto l’esercente, in quanto titolare del trattamento dei dati presenti nelle memorie del registratore telematico (o del server RT), deve mettere in atto adeguate misure di sicurezza al fine di garantire l’osservanza delle regole sulla privacy.
Pertanto – anche a fronte della prevista conservazione da parte degli esercenti delle cosiddette memorie permanenti di riepilogo e di dettaglio per 10 anni, ai sensi dell’art. 2220 del codice civile, in cui sono memorizzati, tra gli altri, i dati dei corrispettivi – le misure di garanzia dirette, oltre che ai produttori dei registratori telematici, anche agli esercenti, devono contenere talune indicazioni, previste nel citato parere.
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