Al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e come tale esclusa dalle agevolazioni “prima casa” – di cui all’art. 1, comma 3, parte prima, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’imposta di registro) – occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui all’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, ai sensi del quale sono considerate abitazioni di lusso “le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 19 novembre 2019, n. 5654, depositata lo scorso 2 marzo. Di conseguenza:
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