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Mandato, chiarimenti sul rimborso degli oneri anticipati per il personale a tempo determinato

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Ai sensi dell’art. 26-bis della Legge 24 giugno 1997, n. 196, i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che l’utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere all’impresa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettivamente sostenuti a favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile Iva di cui all’art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Con il Principio di diritto 19 giugno 2020, n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale norma si applica nell’ambito di un rapporto di mandato senza rappresentanza stipulato tra A e il committente finale B, quando i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, stipulati da A, si riferiscono esclusivamente all’attività, oggetto del mandato, che A dovrà porre in essere per conto e nell’interesse di B. L’assunzione, da parte di B, dell’onere di rimborsare ad A gli oneri e i costi di gestione anticipati/sostenuti, ai fini Iva produce l’effetto della totale equiparazione della natura dei servizi ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al mandante. Di conseguenza, le somme erogate da B ad A a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato, non devono essere assoggettate ad Iva. A tal fine l’Agenzia specifica che:

  1. ai sensi dell’art. 1703 del codice civile, il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante). In particolare, nel mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce nell’interesse del mandante, ma spende il proprio nome, e quindi acquista in proprio gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi;
  2. ai fini Iva si applica l’art. 3, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. 633/72, per effetto del quale le prestazioni convenzionalmente rese o ricevute tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario ed il terzo (e viceversa) conservano sempre la medesima natura “oggettiva” (Risoluzioni 11 febbraio 1998, n. 627 settembre 1999, n. 146, e 27 dicembre 1999, n. 170).

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