In materia di riscossione delle imposte, qualora il concessionario notifichi la cartella esattoriale nelle forme ordinarie (o comunque con messo notificatore) anziché con raccomandata con avviso di ricevimento, per la prova della notificazione è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell’estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 20 giugno 2019, n. 28368, depositata lo scorso 5 novembre.
Si ricorda che secondo l’orientamento assunto in materia dalla giurisprudenza di legittimità, il Fisco può procedere alla notificazione a mezzo posta degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente; in tal caso, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della (Cass. nn. 17445/17, 17598/2010, 911/2012, 14146/2014, 19771/2013 e 16949/2014). Tale conclusione si fonda sull’art. 14 della citata , dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. Per i giudici di legittimità, inoltre:
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.