Modello Redditi PF 2020, i software si adeguano alle specifiche tecniche
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Sono stati aggiornati i software di compilazione e di controllo del modello Redditi Persone fisiche 2020. Nell’ultima versione del programma (1.1.1), in particolare, i controlli sono stati adeguati alle nuove specifiche tecniche.
Tra le principali novità della dichiarazione da presentare quest’anno – il cui modello è stato approvato con il Provvedimento 31 gennaio 2020, n. 27759/2020 – si ricordano le seguenti:
- nei confronti dei contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A allegata al D.M. 23 dicembre 2019, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65% dell’ammontare delle somme versate a favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
- per il 2019 l’importo massimo annuo delle spese a fronte delle quali è possibile usufruire della detrazione è pari a 800 euro;
- al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28mila euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione Irpef e delle addizionali regionali e comunali;
- sono detraibili nella misura del 50% le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (per un ammontare di spesa non superiore a 3mila euro). Il beneficio fiscale è ripartito in 10 rate annuali di pari importo;
- per i contribuenti che dal 30 aprile 2019 hanno trasferito la residenza in Italia, i redditi da lavoro dipendente (e assimilati) concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia;
- per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di bonifica ambientale su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, è riconosciuto un credito d’imposta del 65%. L’agevolazione in esame è riconosciuta nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartita in 3 quote annuali di pari importo.
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