In Gazzetta e subito in vigore il decreto “Rilancio”
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella notte, ed è già in vigore, il decreto-legge “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), contenente numerose misure di sostegno per famiglie, lavoratori autonomi ed imprese.
Tra le principali novità introdotte nel provvedimento – che ora sarà sottoposto all’esame di Camera e Senato – si segnalano le seguenti:
- le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, non sono tenuti al versamento:
– del saldo Irap dovuto per il 2019;
– della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto Irap dovuto per il 2020.
Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici; - l’introduzione di misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle Pmi. Si prevede infatti che per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale di Spa, Sapa, Srl (anche semplificate), società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere i 2 milioni di euro;
- l’abrogazione dell’art. 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) e dell’art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019). Di conseguenza, le cosiddette “clausole di salvaguardia” vengono “sterilizzate” in via definitiva, con l’effetto di eliminare l’aumento delle aliquote Iva e delle accise, altrimenti previsto dal 1° gennaio 2021;
- l’ulteriore proroga della sospensione dei termini di versamento prevista dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e dal decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23).