È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021, Suppl. Ord. n. 20, il D.M. 30 aprile 2021 con cui sono state approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), applicabili al periodo d’imposta 2020, approvati con i decreti ministeriali 24 dicembre 2019 e 2 febbraio 2021 .
Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, aggiornati con le modifiche approvate con il presente decreto, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al comma 14 del medesimo art. 9-bis.
In particolare, nel decreto sono indicate:
Il decreto ha infine stabilito che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA non si applicano nei confronti di chi esercita, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 12. I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici devono comunque comunicare i dati economici, contabili e strutturali previsti previsti dal comma 4 dell’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96.
GU Serie Generale n.116 del 17-05-2021 – Suppl. Ordinario n. 20
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