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Modificati gli ISA applicabili al periodo d’imposta 2020

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021, Suppl. Ord. n. 20, il D.M. 30 aprile 2021 con cui sono state approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), applicabili al periodo d’imposta 2020, approvati con i decreti ministeriali 24 dicembre 2019 e 2 febbraio 2021 .

Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, aggiornati con le modifiche approvate con il presente decreto, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al comma 14 del medesimo art. 9-bis.

In particolare, nel decreto sono indicate:

  • la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19, individuati sulla base della nota tecnica e metodologica (nell’allegato 5 del decreto);
  • gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, necessari per tener conto di situazioni di differente vantaggio, ovvero svantaggio, competitivo, in relazione alla collocazione territoriale (nell’allegato 2);
  • le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale (nell’allegato 3);
  • le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici approvati con i D.M. 24 dicembre 2019  e D.M. 2 febbraio 2021  (nell’allegato 4);
  • le modifiche delle territorialità (allegati 1, 6, 7, 8, 9 e 10).

Il decreto ha infine stabilito che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA non si applicano nei confronti di chi esercita, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 12. I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici devono comunque comunicare i dati economici, contabili e strutturali previsti previsti dal comma 4 dell’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

GU Serie Generale n.116 del 17-05-2021 – Suppl. Ordinario n. 20

 

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