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Nel quadro RW il prestito sorto dalla sottoscrizione di obbligazioni di una società estera andata in default

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Rientra nell’ambito di applicazione della normativa sul monitoraggio fiscale, e quindi del quadro RW, il prestito sorto a seguito della sottoscrizione di obbligazioni di una società estera successivamente andata in default: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 19 settembre 2019, n. 386. In tale situazione, infatti, è previsto a favore del contribuente un obbligo di restituzione del capitale unitamente alla corresponsione di interessi, il cui pagamento avverrà alle date concordate.

In materia si ricorda inoltre che:

  1. ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, le persone fisiche residenti in Italia che nel periodo d’imposta detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale, attraverso l’indicazione dei relativi valori nel quadro RW della propria dichiarazione annuale dei redditi;
  2. a decorrere dal periodo d’imposta 2013, la compilazione del quadro RW da parte delle persone fisiche, assolve sia agli obblighi di monitoraggio fiscale, sia alla liquidazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE), di cui all’art. 19, commi da 13 a 22, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  3. a tal fine, per “attività estere di natura finanziaria” si intendono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Tali attività devono essere sempre indicate nel quadro RW in quanto produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia;
  4. rientrano nell’ambito applicativo delle norme sul monitoraggio fiscale anche i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui i finanziamenti (Circolare Agenzia Entrate 23 dicembre 2013, n. 38/E);
  5. per gli importi in valuta estera occorre indicare il controvalore in euro, utilizzando il cambio indicato nell’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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