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Nella dichiarazione redditi 2024 (anno 2023) vi saranno 88 Isa revisionati

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Con il decreto 18 marzo 2024 del MEF, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stato approvato l’aggiornamento di 88 indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore a partire dal periodo d’imposta 2023, che rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici già approvati con decreto del Mef del 21 marzo 2022.

Tali indici, la cui revisione è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023 approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023 sono stati esaminati dalla Commissione degli esperti nella seduta del giorno 22 febbraio 2024; si tratta di:

  • 2 indici afferenti le attività dell’agricoltura,
  • 31 le attività del commercio,
  • 18 indici le attività professionali,
  • 24 per l’area dei servizi
  • e 15 relativi al comparto delle manifatture.

I contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati dovranno utilizzarli già dalla dichiarazione dei redditi 2024 (anno 2023), al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017.

Le novità degli Isa evoluti
Gli indici approvati con il decreto del 18 marzo 2024 sono stati elaborati attingendo a diverse fonti informative, in particolare, sono stati utilizzati i dati dichiarati dai contribuenti relativi agli ultimi 8 anni disponibili (periodi d’imposta dal 2014 al 2021). L’arco temporale utilizzato per l’elaborazione dei dati dichiarati consente, quindi, di valutare anche gli effetti della crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale e internazionale.
Tra le variabili analizzate al fine di valutare tali effetti, sono stati utilizzati molteplici indici afferenti:

  • al mercato finanziario-creditizio (tassi di interesse bancari per prestiti alle imprese),
  • all’andamento congiunturale (andamento settoriale dei ricavi/compensi – indici di concentrazione della domanda e dell’offerta e tasso di occupazione),
  • ai fenomeni inflattivi (indice armonizzato dei prezzi al consumo, indice armonizzato dei prezzi al consumo dei beni energetici, indice generale dei prezzi alla produzione dell’industria – indice generale dei prezzi alla produzione dell’industria, mercato interno).
Le ricadute economiche straordinarie entrano tra gli elementi utilizzati per la parte ordinaria della evoluzione degli Isa, anticipando, di fatto, già nella fase dell’aggiornamento, una parte significativa altrimenti demandata agli interventi correttivi straordinari.

Gli Isa appena approvati, così come i restanti 87 già in vigore, dovranno essere integrati con le misure straordinarie in corso di elaborazione per tener conto delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e dell’andamento dei tassi di interesse.

Nel prossimo decreto di modifica in applicazione per il periodo di imposta 2023 (entro fine aprile), in base a quanto prevede l’articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 50/2017, dovranno essere definite le suddette misure. Le modifiche riguarderanno sia le funzioni di stima degli indicatori elementari di affidabilità (ricavi/compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto) sia le “soglie economiche di riferimento” degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia (durata delle scorte, analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti e copertura delle spese per dipendente).

Approvazione dell’aggiornamento di alcune territorialità che hanno l’obiettivo di differenziare il Paese sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione sulla determinazione dei ricavi o compensi. Si tratta di:

  1. territorialità generale
  2. territorialità del commercio
  3. territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef
  4. territorialità del livello delle quotazioni immobiliari
  5. territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.
Le cause di esclusione
Nel decreto del 18 marzo 2024 sono state confermate anche per il 2023 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti sin dal primo periodo d’imposta di applicazione.

Oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti:

  1. dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro,
  2. dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari,
  3. dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati,
  4. delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi,
  5. dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del decreto Iva.

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