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Riforma fiscale. Nuova procedura per l’accertamento con adesione

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Il D.Lgs. n. 13/2024, decreto delegato di attuazione della riforma fiscale (Legge n. 111/2023), apporta delle modifiche al D.Lgs. n. 218/1997, relativo alle disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

Le novità tengono conto dell’ulteriore intervento della riforma fiscale in materia di contraddittorio preventivo (art. 1, D.Lgs. n. 219/2023) che impattano sull’ordinaria procedura di accertamento con adesione.

La nuova procedura di accertamento con adesione (atti con contraddittorio preventivo)
Contenuto dello schema di provvedimento Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo  reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo.
 Istanza di accertamento con adesione Entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto.
Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto.
 Sospensione termini per il ricorso In tale ultimo caso (adesione post atto), il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria (60 giorni) è sospeso per un periodo di trenta giorni. Non più 90 giorni come invece previsto in ipotesi di presentazione dell’istanza di adesione prima dell’emissione dell’atto.

La notifica della domanda di adesione prima dell’emissione dell’atto “definitivo” fa scattare la sospensione, per un periodo di 90 giorni:

  • del termine (di 60 giorni) per il ricorso (art. 21, D.Lgs. n. 546/92), nei fatti, il contribuente disporrà di 150 giorni complessivi per ricorrere;
  • della iscrizione a ruolo provvisoria.
Termine ricorso (art. 21, D.Lgs. n. 546/92)
Istanza di adesione post schema di atto 150 gg per ricorrere (90 di sospensione+60 giorni)
Diniego deduzioni ex art. 6-bis, comma 3, Legge n. 212/2000 90 giorni per ricorrere  (30 di sospensione+60 giorni).

Post riforma fiscale, la chance di adesione riguarda anche gli atti di recupero di crediti d’imposta inesistenti o non spettanti.

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