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Nessuna agevolazione per le stock option offerte dalla Pmi innovativa al dipendente di una propria controllata

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Non spetta l’agevolazione prevista dall’art. 27 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel caso in cui una Pmi offra stock option a favore del dipendente di una società controllata dalla Pmi innovativa: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 4 .

La mancanza di un rapporto di lavoro tra il lavoratoree la Pmi innovativa, infatti, rende inapplicabile l’agevolazione in esame; di conseguenza, nel periodo di imposta di esercizio del diritto di opzione è fiscalmente rilevante il reddito di lavoro dipendente derivante dalla differenza tra il valore delle stock option alla data di esercizio del diritto e il prezzo corrisposto dal dipendente.

Il richiamato art. 27 del D.L. n. 179/2012 prevede un regime di esenzione fiscale e contributiva del reddito di lavoro dipendente derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di strumenti finanziari emessi da start up innovative e/o da incubatori certificati.

Al riguardo, con la Circolare 11 giugno 2014, n. 16/E, par. 3.1.2, è stato specificato che tra i beneficiari dell’incentivo rientrano gli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi delle start-upinnovative e degli incubatori certificati.

Si ricorda che l’art. 3 del decreto “semplificazioni” (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modifiche dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha apportato alcune importanti novità nel regime dettato per start-up, Pmi innovative ed incubatori certificati, attraverso la modifica dell’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modifiche dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33.

In particolare:

  1. viene soppresso l’obbligo di aggiornare con cadenza semestrale le informazioni di cui all’art. 25, commi 12 e 13, del richiamato D.L. n. 179/2012;
  2. il termine di 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio (o dall’approvazione del bilancio, per le Pmi innovative) – entro il quale il rappresentante legale della start-up innovativa, dell’incubatore certificato è tenuto ad attestare il mantenimento del possesso dei requisiti prescritti dalla norma – incontra un’eccezione in presenza delle situazioni descritte dall’art. 2364, comma 2, del codice civile (in tal caso il termine è di 7 mesi);
  3. si prevede che la start-up innovativa, l’incubatore certificato e la Pmi innovativa inseriscano le informazioni di cui al richiamato art. 25, commi 12 e 13, del D.L. n. 179/2012, nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nell’apposita sezione speciale, aggiornandole o confermandole almeno una volta all’anno.

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