Nomina dei revisori nelle Srl possibile fino all’approvazione del bilancio al 2019
Le Srl e le società cooperative tenute alla nomina degli organi di controllo, ai sensi dell’art. 379 del D.Lgs. n. 14/2019, potranno provvedervi entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’art. 2364, secondo comma , c.c. Con un emendamento al decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019 ), approvato mercoledì dalle Commissioni Bilancio della Camera, torna quindi in essere la proposta di prorogare il termine originario del 16 dicembre 2019, entro il quale tali società, se già costituite al 16 marzo 2019, avrebbero dovuto nominare sindaci o revisori ed eventualmente adeguare atti costitutivi e statuti.
Di fatto, le società avranno tra i quattro e i sei mesi in più per adempiere all’obbligo di nomina, potendo scegliere la data di approvazione del bilancio di esercizio 2019 entro il termine di 120 giorni o di 180 giorni previsto dall’art. 2364, secondo comma , c.c.
Con tale modifica, inoltre, i due esercizi da prendere in considerazione per la verifica del superamento dei limiti di cui all’art. 2477 c.c., come modificato dall’art. 379 del Ccii, risultano essere il 2018 e il 2019, con la conseguenza che il primo bilancio da sottoporre a revisione è quello relativo all’esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2020. Infatti, l’ultimo periodo del comma 3 del predetto art. 379 dispone che, ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2477 c.c., commi secondo e terzo, “si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo”, scadenza – il 31 dicembre 2019 – che sarebbe ora oggetto di riapertura.
Se la proposta emendativa dovesse trovare conferma definitiva nella conversione in legge del decreto Milleproroghe, si potrebbe tuttavia profilare il problema evidenziato la settimana scorsa dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che in risposta ad un’interrogazione parlamentare in merito ad una possibile proroga aveva dichiarato che un eventuale differimento dei termini, configurabile come una riapertura dei termini stessi e non una proroga, avrebbe comportato un’evidente iniquità sotto il profilo concorrenziale tra imprese che hanno rispettato il termine di adempimento e quelle che lo hanno disatteso.