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Non basta la cartella per contestare l’esenzione dal bollo auto per le auto d’epoca

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Per la Corte di Cassazione l’esenzione dalla tassa automobilistica prevista dall’art. 63, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 342 – successivamente abrogato dall’art. 1, comma 666, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI, delegata all’adempimento di tale compito dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L’ambito applicativo di tale agevolazione ha una portata generale e astratta, nel senso che è riferito a categorie complessive di veicoli (nella specie, immatricolati da oltre 20 anni e in possesso di determinate caratteristiche tecniche).

Ne consegue che la contestazione circa l’insussistenza dei requisiti richiesti per l’esenzione dev’essere oggetto di un apposito avviso di accertamento e non può, invece, costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, sul mero presupposto del non avvenuto adempimento dell’imposta integrale (Corte di Cassazione n. 3837/2013).

Detta interpretazione è stata ribadita con la sentenza n. 319/2014, con la quale i giudici di legittimità hanno precisato che l’esenzione in esame “dipende dall’accertamento costitutivo dell’A.S.I., delegata all’adempimento di tale compito dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effetto ‘ad rem’, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli”.

La prevista “determinazione” dell’Asi ha natura discrezionale, sia pure tecnica, ed è volta a valorizzare gli elementi idonei ad individuare una categoria di veicoli come meritoria di esenzione, e non già come attività di natura certificatoria concernente il singolo veicolo.

Ne deriva che la questione della sussunzione del singolo veicolo nella categoria individuata è un problema di prova, da risolversi con le comuni categorie giuridiche.

I principi che precedono sono stati ora confermati dalla prima sezione civile della Suprema Corte con l’ordinanza 20 giugno 2018, n. 21868 , depositata lo scorso 7 settembre.

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