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Non è aiuto di Stato la sospensione dei pagamenti di contributi previdenziali, Ires ed Iva

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Non sono aiuti di Stato le misure che si applicano a tutte le imprese, quindi non selettive: tra queste, si segnalano le integrazioni salariali, la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, delle imposte sulle società, dell’Iva, i regimi temporanei di sospensione del lavoro e cassa integrazione applicati alla generalità delle imprese, nonché le misure che forniscono un sostegno finanziario diretto ai consumatori (ad esempio servizi cancellati o i biglietti non rimborsati).

Le misure di sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi e le integrazioni salariali applicabili solo ad alcuni settori (ad esempio solo al settore dei trasporti) o ad alcune regioni o ad alcune tipologie di imprese, vanno invece considerati aiuti di Stato.

Sono inoltre aiuti di Stato le misure considerate compatibili dal regolamento generale di esenzione per categoria (Ue) 651/2014 (Rgec) o che rientrano nell’ambito del regolamento de minimis (Ue) 1407/2013 (11). Queste ultime sono le misure di sostegno quantificabili ex ante di ammontare non superiore a 200.000 euro su un orizzonte di tre anni (sono previste soglie inferiori per il trasporto merci su strada (100.000 euro), per l’agricoltura (25.000 euro) e per la pesca (30.000 euro).

La Commissione ha inoltre individuato una serie di aiuti di Stato compatibili con le regole del diritto europeo, a cominciare da quelli “per la compensazione dei danni”, purché ci sia un collegamento causale diretto tra l’aiuto concesso e il danno risultante dall’evento.

Tale aiuto, che dev’essere limitato a quanto necessario per compensare il danno e può coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili. Vengono considerati invece compatibili con il mercato interno (ex art. 107, paragrafo 3, lettera b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro.

In questo quadro, la Commissione Ue ha individuato anche misure temporanee che possono essere adottate dagli Stati: aiuti di importo limitato in forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali; assicurazione del credito all’esportazione a breve termine aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti; aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti; aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari; misure selettive sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali; aiuti per il pagamento dei salari dei dipendenti. Lo Stato interessato deve in ogni caso dimostrare che tali misure sono necessarie, adeguate e proporzionate rispetto al turbamento in atto.

Quanto precede è tratto dal documento “Recovery Fund e ruolo della Corte dei Conti”, pubblicato dai medesimi giudici contabili.

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