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Non è tenuto a presentare la dichiarazione il frontaliere residente in Francia che lavora in Italia

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Il frontaliere residente in Francia che lavora in Italia (nella fattispecie, Ventimiglia), pur subendo le ritenute dal datore di lavoro italiano, non è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, qualora abbia come unico reddito quello da tale lavoro dipendente (sempreché non ricorrano altre circostanze tali per cui sia tenuto, secondo la normativa italiana, alla presentazione di detta dichiarazione): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 28 ottobre 2019, n. 433. Nel medesimo documento è stato inoltre ribadito che:

  1. al fine di ottenere la restituzione delle ritenute subite, il contribuente potrà presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, entro il termine di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (art. 38 del D.P.R.29 settembre 1973, n. 602);
  2. il sostituto d’imposta può – sotto la sua responsabilità – applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione italo-francese (in tal senso si richiamano le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate 12 luglio 2006, n. 86/E24 settembre 2003, n. 183/E10 giugno 1999, n. 95 e 24 maggio 2000, n. 68).

Di conseguenza, il sostituto d’imposta, non essendo obbligato ad applicare il regime convenzionale, in caso di incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni è tenuto a operare le ritenute con le modalità previste dall’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Per quanto riguarda invece i frontalieri residenti in Italia si ricorda che i relativi redditi devono essere indicati nel quadro RC del modello Redditi PF; le istruzioni precisano in particolare che al rigo RC5, colonna 1 (“Quota esente frontalieri”), i redditi prodotti in zone di frontiera sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 7.500 euro.

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