Sanabile l’omessa indicazione in fattura del codice identificativo di gara
L’omessa indicazione (oppure l’indicazione errata) nella fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale del documento – quali ad esempio il codice identificativo di gara (CIG) – può essere sanata mediante l’invio di un nuovo documento finalizzato a integrare i dati mancanti nel documento originario: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 28 ottobre 2019, n. 436. In particolare, è stato precisato che, ancorché il citato codice identificativo di gara non rientri tra gli elementi indicati dall’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’obbligo di indicare tale codice nella fattura elettronica emessa verso la Pubblica Amministrazione è previsto:
- dall’art. 25, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modifiche dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. Tale norma, infatti, prevede che – al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – le fatture elettroniche emesse nei confronti di queste ultime devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). Detta regola incontra una deroga:
- nelle transazioni finanziarie, per effetto di quanto stabilito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione 7 luglio 2011, n. 4;
- nelle ipotesi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dal successivo terzo comma del medesimo art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup.
Con la risposta in commento l’Agenzia ha altresì specificato che, in caso di decurtazione del pagamento per l’applicazione di penalità a carico del fornitore, l’Iva dovrà essere calcolata sulla base imponibile al lordo della penalità. Tale conclusione si fonda sull’art. 15 del decreto Iva, che elenca una serie di somme o importi che, pur essendo addebitati alla controparte, non hanno natura di controprestazione per la cessione del bene o per la prestazione del servizio cui si riferiscono e, pertanto, vengono considerati esclusi dalla base imponibile. Si tratta ad esempio delle somme addebitate ai clienti a titolo di interessi moratori, penalità, ritardi o altre irregolarità commesse dagli stessi nell’adempimento degli obblighi contrattuali.