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Non occorre il modello “VR” per la domanda di rimborso dell’eccedenza Iva derivante dalla cessazione dell’attività

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Secondo un consolidato principio emerso presso la giurisprudenza di legittimità, la domanda di rimborso dell’eccedenza Iva derivante dalla cessazione dell’attività di impresa è disciplinata dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972; di conseguenza, è sufficiente la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”.

Quest’ultimo, infatti, ai sensi dell’art. 38-bis del decreto Iva costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito.

Tale principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 23 ottobre 2018, n. 9595, depositata lo scorso 5 aprile.

Per effetto del richiamato secondo comma dell’art. 30, se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile di cui all’art. 28, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, oppure di chiedere il rimborso in caso di cessazione di attività.

Si ricorda che per la Suprema Corte, qualora il credito d’imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall’Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l’avvio del relativo procedimento.

Di conseguenza non si applica il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, ultima parte, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 del codice civile (in tal senso si rinvia alle pronunce della Corte di Cassazione nn. 4559/2017, 20678/2014 e 21907/2015).

In tale contesto si inserisce anche l’ordinanza n. 19115/2016, secondo cui la domanda di rimborso del credito d’imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale (R4), la quale configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello VR costituisce – ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 – solo un presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso (in senso conforme si segnalano le pronunce nn. 45924857 e 9941/2015, nn. 10653, 20069 e 26867/2014n. 14070/2012 e n. 20039/2011).

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