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Non occorre la relata se la cartella è notificata attraverso il servizio postale

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La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.

Ciò è implicitamente confermato dal penultimo comma del citato art. 26 , secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cass. n. 6395/2015, n.  4567/2015 , n. 20918/2016).

Si è inoltre precisato che la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di una raccomandata con avviso di ricevimento, e in tal caso la stessa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto e il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. (Cass. n. 4275/2018, n. 27561/2018 ).

Ne deriva che quando l’agente per la riscossione si avvalga della notificazione a mezzo del servizio postale, la prova del perfezionamento di tale procedura si ha con la produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento, senza necessità né di relata (prevista per la diversa modalità di notificazione tramite ufficiale giudiziario), né di produzione in giudizio di copia della cartella stessa (il cui unico originale viene consegnato al contribuente e resta nella sua disponibilità).

Tali principi sono stati ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 15 luglio 2021, n. 27679 , depositata lo scorso 12 ottobre.

 

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