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Non osta al regime forfetario l’avvio presso il precedente datore di lavoro di un’attività a seguito di concorso

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Ai sensi dell’art. 1, comma 57, lettera d-bis), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – come modificata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) – non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale causa ostativa è finalizzata ad impedire artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza (Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E).

Alla luce delle considerazioni che precedono, con la risposta all’istanza di interpello 28 maggio 2019, n. 163, è stata esclusa la sussistenza di una “artificiosa trasformazione” nel senso sopra indicato, nel caso in cui il rapporto di lavoro autonomo tra il professionista e l’ente pubblico (con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza) si potrà eventualmente instaurare solo se il primo risulterà vincitore all’esito di un concorso pubblico bandito dal secondo.

Nella fattispecie esaminata dall’Agenzia, in particolare, il contribuente aveva presentato domanda di partecipazione a un concorso pubblico bandito dall’Azienda Sanitaria (presso la quale il medesimo soggetto è stato titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 2018 al 2019) per il conferimento di un incarico libero professionale.

Nel modello di domanda di partecipazione al concorso, inoltre, era previsto che il candidato dovesse dichiarare “di essere titolare di partita IVA n. …, ovvero di impegnarsi ad aprirla nel caso di affidamento dell’incarico”.

Nella situazione prospettata ne deriva – ha spiegato l’Agenzia delle Entrate – che qualora il contribuente dovesse risultare vincitore del concorso, nei suoi confronti non opererà la causa ostativa in esame.

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