Qualora il destinatario dell’atto di accertamento sia temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e non fosse possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè in caso di irreperibilità “relativa”, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 del codice di procedura civile (richiamato dall’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). In tal caso devono essere effettuati:
La notifica si ritiene perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di 10 giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. 9 maggio 2018, n. 11057). È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 5 febbraio 2020, n. 11827, depositata lo scorso 18 giugno (in tal senso si segnalano Cass. nn. 6911/2017, 24260/2014, 16696/2013, 14030/2011, 3426/2010, 15856/2009 e 7067/2008).
Per i giudici di legittimità, inoltre:
Di conseguenza, per il relativo perfezionamento della notifica occorrono:
In caso di irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito nella casa comunale e quindi tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, non è richiesto e la notifica si perfeziona nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione nell’albo comunale.
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