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Nuove specifiche tecniche per l’invio dei dati dei Caf

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Approvate le specifiche tecniche – obbligatorie dal 3 settembre 2018 – per la trasmissione in via telematica dei dati dei Centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 79 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164: lo prevede il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 11 aprile 2018, n. 77561 , emanato in sostituzione dei Provvedimenti 14 aprile 2005, n. 33104 e 25 settembre 2006, n. 138052.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, del citato D.M. n. 164/1999, ai fini del rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’attività di assistenza fiscale e della conseguente iscrizione nel relativo Albo, i Caf devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’istanza documentata nella quale vanno indicati i dati identificativi dei responsabili dell’assistenza fiscale, dei soci del Caf, dei componenti il consiglio di amministrazione e l’eventuale collegio sindacale del Caf e delle società di servizi, delle sedi operative, nonché della polizza assicurativa;
  2. per effetto del successivo art. 9, comma 2, del D.M. n. 164/1999, i Caf sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali variazioni o integrazioni dei dati, nonché il trasferimento di quote o azioni, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano;
  3. ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis, del medesimo decreto (aggiunto dall’art. 35 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175), per l’attività di assistenza fiscale, oltre alle società di servizi di cui al comma 1 dello stesso art. 11, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso. Ne deriva che possono collaborare con il Caf le sedi periferiche e i centri di raccolta dell’associazione sindacale o dell’organizzazione che ha costituito il Caf stesso, le società di servizi e le loro articolazioni territoriali nonché i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti indicati al punto precedente;
  4. pertanto devono essere comunicati i dati delle sedi periferiche (compresi gli intermediari di cui all’art. 11, comma 1-bis, del D.M. n. 164/1999), i dati dei centri di raccolta e delle società di servizi del Caf nonché i dati delle sedi periferiche e dei centri di raccolta delle società di servizi del Caf stesso.

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