Ai sensi dell’art. 84, terzo comma, primo e secondo periodo, del Tuir, è vietato il riporto delle perdite fiscali nel caso in cui:
A tal fine la norma precisa che:
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 6 settembre 2019, n. 367, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il principio secondo cui il divieto in esame è comunque escluso qualora la società che riporta le perdite fiscali – e/o gli interessi passivi e/o le eccedenze Ace – soddisfa taluni indicatori ritenuti sintomatici della sua persistente vitalità economica. Pertanto, si ritiene che la nozione di “modifica dell’attività principale in fatto esercitata” (di cui al terzo comma dell’art. 84 del Tuir) non ricomprenda anche la fattispecie dell’ingresso di nuovo socio nella compagine sociale, il quale apporti nuova finanza per il rilancio dell’operatività aziendale. Di conseguenza, il nuovo investimento immobiliare che la società intende effettuare a seguito della liquidazione del precedente investimento non integra la condizione della modifica dell’attività principale e quindi non deve operare la preclusione del diritto al riporto delle perdite fiscali (così come delle eccedenze Ace e degli interessi passivi indeducibili).
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.