Obbligo di fattura elettronica per l’estrazione di beni lavorati nel deposito Iva
Qualora i beni immessi in libera pratica siano introdotti in un deposito Iva, in caso di loro successiva estrazione può essere emessa autofattura in formato analogico da parte dello stesso soggetto che aveva effettuato l’introduzione.
Se invece all’interno del deposito i beni siano stati sottoposti a lavorazione, è obbligatoria l’emissione di una fattura elettronica.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 14 maggio 2019, n. 142.
Si ricorda che con la risposta 9 aprile 2019, n. 104, era stato precisato che nel caso di un rappresentante fiscale in Italia di una società di diritto inglese non sussiste l’obbligo di emissione elettronica di autofattura attraverso il Sistema di Interscambio.
Nella fattispecie sottoposta all’esame dell’Amministrazione fiscale, la società di diritto estero operava nel nostro Paese nell’ambito di un deposito Iva contenente dei beni destinati alla vendita in Italia.
Al riguardo, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2019, è operativo l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.
Sono escluse dall’obbligo della fatturazione elettronica le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi che sono effettuate o ricevute da soggetti non residenti o non stabiliti in Italia; di conseguenza, il rappresentante fiscale in Italia di una società estera non è obbligato ad emettere la fattura elettronica. Ovviamente può comunque optare per tale adempimento.
Quanto all’adempimento relativo alla trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo specifiche modalità, l’Agenzia precisa che esso riguarda i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Ne consegue che i soggetti non residenti o privi di stabile organizzazione sono esclusi da tale obbligo, cui saranno invece tenute le loro controparti italiane (soggetti residenti o stabiliti in Italia), le quali potranno evitarlo nell’eventualità che l’operazione sia stata documentata (su base volontaria) per mezzo di una fattura elettronica veicolata tramite SdI.