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OIC: pubblicate le modifiche ai principi contabili

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L’OIC ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali “frutto del periodico aggiornamento degli standard per adattarli alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi”.

Come si legge nel comunicato stampa pubblicato in data 8 dicembre, gli emendamenti approvati in via definitiva, che interessano i principi contabili OIC 13 – Rimanenze, OIC 16 – Immobilizzazioni materiali, OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali, OIC 25 – Imposte sul reddito e OIC 31 – Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto:

  • si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026,
  • ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025.

Si riportano le principali novità.

OIC 13, OIC 16 e OIC 24 – Principi contabili relativi agli acquisti con opzione di rivendita in capo all’acquirente o al venditore Il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata. Questo vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore.
OIC 24 – amm.to imm. immateriali Il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile (ad esempio in caso di vendita di diritti per lo sfruttamento di un film), è possibile solo:

  • se si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e
  • sia dimostrabile che i ricavi rappresentino una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa.
OIC 25 – affrancamento riserve in sospensione d’imposta L’imposta sostitutiva deve essere rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza individuare una specifica riserva; inoltre viene altresì indicato il trattamento contabile da seguire nel caso in cui la società avesse invece iscritto, in sede di rilevazione della riserva da rivalutazione, una passività per imposte differite. In particolare, viene stabilito che, se tali imposte sono state stanziate, esse vanno riversate in contropartita al debito per imposta sostitutiva.

Infine, sono stati modificati i principi OIC 16 e OIC 31 in tema di attualizzazione dei fondi oneri chiarendo la classificazione degli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso. Se rilevanti, vanno esplicitati in una voce ad hoc della classe C di conto economico, quale “17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri”.

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