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Ok alla definizione della lite anche per chi presentò istanza di rottamazione-bis versando il dovuto entro il 7 dicembre

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Con la risposta all’istanza di interpello 22 maggio 2019, n. 154, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ammissibilità della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti in presenza di un avviso di accertamento impugnato dal contribuente (e la cui controversia non sia stata ancora definita), il quale con riferimento alla cartella successivamente emanata ha presentato istanza di accesso alla rottamazione-bis, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172.

In tale situazione – ha chiarito l’Agenzia delle Entrate – è ammesso aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti qualora entro il 7 dicembre 2018 siano state versate le residue somme dovute per effetto dell’art. 1, commi 6 e 8, lettera b), del richiamato D.L. n. 148/2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

In tal senso, quindi, vengono confermate le precisazioni contenute nella Circolare 1° aprile 2019, n. 6/E.

Si ricorda che sono definibili le controversie tributarie:

  1. nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate. A tal fine rilevano le sole ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta;
  2. che abbiano ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio;
  3. in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono invece escluse dalla definizione le controversie:

  1. relative ad atti privi di natura impositiva;
  2. concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali Ue, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

L’istanza di accesso alla definizione agevolata dovrà essere presentata in via telematica entro il 31 maggio 2019.

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