Regime speciale Iva editoria, ammessa la nota di variazione dell’imposta determinata con il criterio della forfettizzazione della resa
La variazione Iva, prevista dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 in caso di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali, è detraibile anche quando l’imposta liquidata è stata determinata con il criterio della forfetizzazione della resa. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 155 del 22 maggio 2019, in merito al caso di sopravvenuta insolvenza del cliente operante nel settore dell’editoria con applicazione del regime speciale monofase.
Si ricorda nel parere che la circolare n. 328 del 24 dicembre 1997 ammette la possibilità di effettuare le variazioni nelle ipotesi in cui l’imposta dovuta dall’editore sia determinata in base alle copie vendute. In proposito, rileva l’Agenzia, “al pari del criterio delle copie vendute, quello della forfettizzazione della resa non presenta caratteristiche tali da far ritenere non applicabili le variazioni di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, nella specifica ipotesi di sopraggiunta insolvenza del cliente”.
Si rammenta, infine, che ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, l’emissione della nota di variazione in diminuzione e la detrazione della maggiore imposta versata devono essere effettuate al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione, vale a dire il passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato preventivo.