Per effetto dell’art. 1, commi 679 e 680, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), la detrazione Irpef del 19 per cento degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir (e in altre disposizioni normative) spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale oppure mediante “altri sistemi di pagamento” previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Tale disposizione non si applica – per espressa previsione normativa – alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 5 agosto 2020, n. 247, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non soddisfa i requisiti prescritti dalla norma un sistema così strutturato:
Per l’Agenzia, infatti, la descritta procedura di gestione dei pagamenti non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, né può essere considerato come un altro sistema di pagamento che garantisca la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere i controlli del Fisco.
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