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Operazioni straordinarie, da valutare caso per caso i requisiti per la liquidazione Iva di gruppo

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Sono escluse dalla disciplina dettata per la liquidazione Iva di gruppo le società che solo occasionalmente e temporaneamente siano tra loro vincolate: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 12 giugno 2020, n. 187, in linea con la Circolare ministeriale 28 febbraio 1986, n. 16. Tale principio è finalizzato – spiega l’Agenzia delle Entrate – a “scongiurare che determinati soggetti transitino temporaneamente nel gruppo per poi uscirne all’ottenimento dei benefici fiscali connessi alla particolare procedura”.

In presenza di un’operazione straordinaria, il generale principio del subentro nelle posizioni giuridiche del dante causa, dev’essere applicato alla disciplina della liquidazione Iva di gruppo – spiega l’Agenzia – “valutando di volta in volta il singolo caso, alla luce della particolare ratio della disciplina, nonché della sussistenza dei requisiti di controllo societario da un punto di vista quantitativo e temporale”. Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo è disciplinata dall’art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dal D.M. 13 dicembre 1979, come da ultimo modificato dal D.M. 13 febbraio 2017;
  2. ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato D.M. 13 dicembre 1979, si considerano controllate le Spa, Sapa, Srl, Snc e Sas le cui azioni o quote siano possedute per una percentuale superiore al 50%, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da questi. Tale percentuale è calcolata senza tener conto delle azioni prive del diritto di voto;
  3. ai fini dell’esercizio dell’opzione per la liquidazione Iva di gruppo, l’art. 73, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), ha previsto che la controllante comunichi all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione stessa, attraverso la dichiarazione Iva presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione.

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