Sono escluse dalla disciplina dettata per la liquidazione Iva di gruppo le società che solo occasionalmente e temporaneamente siano tra loro vincolate: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 12 giugno 2020, n. 187, in linea con la Circolare ministeriale 28 febbraio 1986, n. 16. Tale principio è finalizzato – spiega l’Agenzia delle Entrate – a “scongiurare che determinati soggetti transitino temporaneamente nel gruppo per poi uscirne all’ottenimento dei benefici fiscali connessi alla particolare procedura”.
In presenza di un’operazione straordinaria, il generale principio del subentro nelle posizioni giuridiche del dante causa, dev’essere applicato alla disciplina della liquidazione Iva di gruppo – spiega l’Agenzia – “valutando di volta in volta il singolo caso, alla luce della particolare ratio della disciplina, nonché della sussistenza dei requisiti di controllo societario da un punto di vista quantitativo e temporale”. Al riguardo si ricorda quanto segue:
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