È applicabile l’aliquota Iva del 10 per cento a tutti i lavori di recupero funzionali alle attività di bonifica dei siti inquinati, sempreché risultino dal progetto di bonifica autorizzato dalle autorità pubbliche competenti: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 12 giugno 2020, n. 186.
Al riguardo si precisa quanto segue:
In altre parole: le attività sopra richiamate possono considerarsi opere, costruzioni ed impianti destinati alla bonifica di aree inquinate a condizione che le stesse risultino inserite all’interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità.
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