E’ stato emanato il provvedimento direttoriale che – in attuazione dell’art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. 633/72 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 7-quater, comma 44, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225) – definisce i criteri e le modalità di chiusura d’ufficio delle partite Iva inattive dei soggetti che, pur avendo cessato l’attività (in quanto risulta che nelle tre annualità precedenti non hanno esercitato attività d’impresa, artistiche o professionali), non hanno presentato la dichiarazione di cessazione.
Si precisa in particolare quanto segue:
L’art. 7-quater , comma 45, del D.L. n. 193/2016, infine, ha eliminato la sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini Iva (in tal senso è stato modificato l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
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